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TESTAMENTO E CAPACITA' DI DISPORRE PDF Stampa E-mail

E' VALIDO IL TESTAMENTO OLOGRAFO REDATTO DA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA SENILE ARTERIOSCLEROTICA?

La  Corte di Cassazione (sentenza del 30.09.08 n. 24301) interviene sull'argomento con la sentenza riporta di seguito:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Deceduta in (OMESSO) Ba.Lu. Vi. il (OMESSO) all'eta' di 86 anni, i suoi beni furono devoluti, in base a testamento olografo del 30.3.1992 pubblicato il 26.1.1993, ad un cugino di terzo grado della testatrice, tale Sa.Ga..
Cio' premesso il reverendo Sa.An., altro cugino della defunta, con atto di citazione notificato il 13.9.1994, conveniva in giudizio; dinanzi al Tribunale di Lucera, Sa.Ga. chiedendo la declaratoria di nullita' del suddetto testamento per l'assoluta incapacita' della testatrice, affetta da demenza senile.
L'attore deduceva che la donna, cui era legato da grande affetto, negli ultimi anni della sua vita aveva smarrito la ragione, come era stato certificato dal medico condotto dottor Ru.An. il (OMESSO), e che di tale stato di inconsapevolezza aveva approfittato il convenuto che, con il pretesto di assisterla, aveva condotto con se' la Ba. a (OMESSO), luogo di sua residenza, ed ivi l'aveva indotta a fare testamento in suo favore; chiedeva pertanto l'apertura della successione legittima con devoluzione dell'intero asse ereditario a se' stesso, cugino di primo grado, in assenza di altri eredi di grado superiore.

Sa.Ga., costituendosi in giudizio, contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Deceduto nel corso del giudizio l'attore, a questo subentrava la sua erede Sa.Ma. Mi..
Con sentenza del 2.5.2001 il Tribunale di Lucera rigettava la domanda attrice.
Proposta impugnazione, da parte di Sa.Ma. Mi., cui resisteva Sa.Ga., la corte di Appello di Bari con sentenza del 26.6.2003, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullita' del testamento olografo sopra menzionato per incapacita' di intendere e di volere della testatrice, ha dichiarato aperta la succesione legittima di Ba.Lu. Vi., ha dato atto che l'eredita' era devoluta all'erede legittimo Sa. An., e per lui alla sua erede Sa.Ma. Mi., ed ha condannato Sa.Ga. a restituire all'erede legittimo i beni ereditari con i frutti maturati.
Per la cassazione di tale sentenza Sa.Ga. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo, cui Sa.Ma. Mi. ha resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 591 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto Ba.Lu. Vi. incapace di intendere e di volere, all'epoca di redazione del testamento olografo del 30.3.1992, sulla base di elementi inidonei a legittimare una simile conclusione e senza offrire al riguardo delle argomentazioni logiche e congrue.
Il Sa., in particolare, assume che il certificato redatto dal dottor Ru., medico curante della Ba., evidenziato dalla Corte territoriale a sostegno del suo convincimento, non aveva alcun rilievo essendo stato rilasciato dal suddetto medico alla collega Sa.Ma. Mi., ovvero alla controparte, per ragioni di compiacenza.
Il ricorrente aggiunge poi che la Corte territoriale ha travisato la deposizione della testa Ca. assumendo che quest'ultima aveva riferito che la Ba. le aveva fatto prelevare in banca la somma di lire 100.000.000 per fare la spesa, che la teste aveva poi restituito; in realta', come dichiarato dalla stessa Ca., tale somma era stata prelevata per ricompensare la donna dell'assistenza prestata alla Ba., e parte di tale importo era stato poi restituito dalla Ca. grazie all'intervento del dottor Sa.

Il ricorrente inoltre reputa irrilevante la deposizione del teste C. in ordine alla circostanza che la Ba. gli aveva aperta la porta di casa "mezza nuda", non potendosi da cio' desumere la sua incapacita' di intendere e di volere.
Infine il Sa. sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che spettava all'esponente provare che l'atto di ultima volonta' fosse stato redatto dalla Ba. nel corso di un intervallo di lucidita', posto che cio' poteva essere preteso solo qualora fosse stato dimostrato che la testatrice era affetta da incapacita' totale e permanente, mentre in realta' tale condizione non era stata provata

La censura e' infondata

La sentenza impugnata ha anzitutto affermato che il certificato medico redatto dal dottor Ru. il (OMESSO) e da questi confermato in qualita' di teste, evidenziava non soltanto, con riferimento alla Ba., una demenza senile arteriosclerotica, ma anche il conseguente stato di incapacita' di intendere e di volere; ha poi aggiunto che questa circostanza aveva avuto il riscontro delle deposizioni dei testi C.A. (che aveva dichiarato che la donna non aveva piu' la percezione del valore del denaro e che si era presentata a lui stesso "mezza, nuda") e Ca.Ca. (che aveva riferito che la Ba. le aveva fatto prelevare in banca la somma di lire 100.000.000 per fare la spesa, somma poi restituita dalla teste); il Giudice di Appello ha inoltre rilevato che i diversi testamenti redatti dalla Ba., in un ristretto arco di tempo inducevano legittimamente a ritenere che la stessa non fosse consapevole dell'importanza di un atto di disposizione "mortis causa" e che utilizzasse i testamenti come strumenti di "captatio benevolentiae"; d'altra parte anche il tenore letterale del testamento impugnato dimostrava come la nomina di Sa. Ga., quale erede, fosse stata fatta dalla testatrice al solo scopo di ottenere di essere riportata da (OMESSO) nella sua casa a (OMESSO).

La Corte territoriale ha quindi concluso che la Sa. aveva provato la sussistenza di uno stato di incapacita' di intendere e di volere della testatrice di natura permanente; di qui quindi la presunzione che la Ba. si trovasse in stato di incapacita' anche al momento della redazione del testamento per cui e' causa, presunzione non superata da alcun elemento in senso contrario che dimostrasse che l'atto di ultima volonta' fosse stato posto in essere in un intervallo di lucidita' nel corso del quale la testatrice fosse pienamente consapevole del significato dell'atto e della sua importanza.
Alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che il Giudice di Appello ha fornito una esauriente indicazione delle fonti dalle quali ha maturato il proprio convincimento e che ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede

D'altra parte il ricorrente con la censura in esame si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, trascurando di considerare che sono devoluti al Giudice di merito la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta degli elementi probatori ritenuti idonei ad acclarare i fatti oggetto della controversia con l'unico limite di una adeguata e congrua motivazione in proposito, limite nella specie sicuramente rispettato.
All'esito quindi della accertata incapacita' di intendere e di volere di natura permanente della Ba. la Corte territoriale ha correttamente concluso che costituiva onere probatorio del Sa., che sosteneva la validita' del suddetto testamento, dimostrare che la testatrice lo avesse redatto in un momento di lucido intervallo, in conformita' al riguardo dell'orientamento consolidato di questa Corte (vedi "ex multis" Cass. 24.10.1998 n. 10571; Cass. 6.5.2005 n. 9508); ed e' appena il caso di osservare che non e' stata censurata in questa sede l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il Sa. non aveva offerto alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione che la Ba. al momento della redazione del testamento fosse in stato di incapacita' di intendere e di volere.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 2.000,00 per onorari di avvocato.

 
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