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L’attività di consulenze legali sul sito www.parerilegali.info è curato dall’Avv. Agnese Milianelli.

L’Avvocato Agnese Milianelli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze, tessera ordine n.2006000109, ha stipulato assicurazione professionale per l’importo di Euro 516.500,00 con la compagnia Unipol Assicurazioni, è iscritta nella lista dei difensori civile autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

L’attività giudiziaria prevalente viene svolta nel foro di Firenze e Prato.

L'Avvocato Agnese Milianelli ha svolto consulenza legale per il Movimento dei Consumatori e per il Sindacato dei Lavoratori.

Si avvale della collaborazione esterna di diversi professionisti tra cui commercialisti, esperti di diritto informatico, architetti, geometri, psicologi in tutta Italia.

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AVVOCATO AGNESE MILIANELLI

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EMISSIONE ASSEGNO SENZA PROVVISTA PDF Stampa E-mail
NEL CASO DI EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO SENZA PROVVISTA DA PARTE DEL DELEGATO CHI E' CHE DESTINATARIO DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE: IL DELEGANTE OD IL DELEGATO? L'ART. 1 DELLA l. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 prevede che "Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." Il problema nasce appunto quando ad emettere l'assegno senza autorizzazione da parte della Banca è il delegato ad effettuare operazioni bancarie da parte del titolare del conto corrente. La banca è obbligata a comunicare al solo titolare del conto corrente la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, il delegato non ha diritto a tale comunicazione che spetta pertanto al solo titolare del conto stesso nel domicilio eletto. La delega dal punto di vista giuridico è un mandato senza rappresentanza, il delegante conferisce mandato al delegato di effettuare delle operazioni a proprio nome. Ciò dovrebbe escludere la responsabilità del delegato che agisce nei limiti del mandato. E' però vero anche che la responsabilità per gli illeciti amministrativi è personale e tra l'altro la legge sopra citata punisce chiunque emetta assegno senza autorizzazione. Su tale presupposto i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto, in una sentenza recente, responsabile dell'illecito amministrativo, di cui alla L. 15 dicembre 1990 n. 386, art. 1 e 2, anche il delegato sul presupposto appunto che tale legge punisce "CHIUNQUE" emetta assegni senza autorizzazione del trattario... e quindi anche chi ha la delega ad operare sul conto corrente intestato ad altri. (Cass. Civ. sez. II 29 aprile 2010).
 
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